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STOP ALLA CESSIONE DEI CREDITI

A partire dal 17 febbraio 2023, il Governo ha bloccato la possibilità di cedere il credito d’imposta e quindi di ottenere lo sconto in fattura immediato su tutti i lavori di ristrutturazione edilizia.

Il blocco non riguarda:

  • gli interventi effettuati dai condomini per i quali entro il 16 febbraio 2023 risulta adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata);
  • gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali entro il 16 febbraio 2023 è stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo;
  • tutti gli altri interventi per i quali è stata presentata la CILA entro il 16 febbraio 2023.

Per le altre tipologie di interventi di ristrutturazione è possibile optare per la cessione se entro il 16 febbraio:

  • è stata presentata la richiesta del titolo abilitativo se necessario;
  • sono già iniziati i lavori (se non è necessario il titolo abilitativo);
  • risulta registrato il contratto preliminare o stipulato l’atto di compravendita dell’immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari da imprese di costruzione che hanno effettuato i lavori di ristrutturazione.

Tutti gli esclusi dalla cessione del credito potranno comunque usufruire della detrazione fiscale in sede di dichiarazione dei redditi.

Sconto in fattura o cessione del credito?

Secondo l’art. 121, c. 1 del Decreto Rilancio, in alternativa alla detrazione, potresti optare:

“a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.”

Ma cosa vuol dire e qual è la differenza tra sconto e cessione? Tramite lo sconto in fattura, l’impresa che ti realizzerà i lavori, ti anticiperà la spesa detraibile. Quindi, nel caso di Superbonus, non dovrai versare alcunché, mentre, negli altri casi, dovrai liquidare una sola quota della spesa. A sua volta, l’impresa potrà cedere o meno il credito alle banche o ad altri intermediari. Nel secondo caso (cessione del credito), dovrai cedere direttamente il tuo credito a terzi (banche, Poste, assicurazioni o altri soggetti), quindi by-passando le imprese e i fornitori.

Quali sono gli interventi a cui si può applicare? 

L’articolo 121, c. 2, elenca gli interventi che possono beneficiare dello sconto in fattura e della cessione del credito:

a) recupero del patrimonio edilizio (Bonus Ristrutturazione) di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinato agli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Addirittura, rientrano nel bonus ristrutturazioni, le spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria realizzati sulle sole parti comuni condominiali;

b) efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (Ecobonus al 50%, 65% )

c) adozione di misure antisismiche ;

d) recupero o restauro della facciata;

e) installazione di impianti fotovoltaici ;

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;

Restano esclusi dallo sconto in fattura, il bonus mobili ed il bonus verde.

SUPERBONUS 110%

Che cos’è

Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).

Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. In questo caso si dovrà inviare dal 15 ottobre 2020 una comunicazione per esercitare l’opzione. Il modello da compilare e inviare online è quello approvato con il provvedimento dell’8 agosto 2020.

A chi interessa

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

  • condomìni
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa
  • Onlus e associazioni di volontariato
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

Gli interventi agevolabili

Interventi principali o trainanti

 

Il Superbonus spetta in caso di:

  • interventi di isolamento termico sugli involucri
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
  • interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Per i limiti di spesa consultare la tabella n. 4 contenuta nella guida – pdf.

Interventi aggiuntivi

 

Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di

  • interventi di efficientamento energetico
  • installazione di impianti solari fotovoltaici
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

 

Per conoscere i dettagli su tutti gli interventi agevolabili consultare la guida – pdf.

Quali vantaggi

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF
  • l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

 

Tratto da Agenzia delle entrate- Ministero dell’economia e delle finanze