Sconto in fattura o cessione del credito?

Secondo l’art. 121, c. 1 del Decreto Rilancio, in alternativa alla detrazione, potresti optare:

“a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.”

Ma cosa vuol dire e qual è la differenza tra sconto e cessione? Tramite lo sconto in fattura, l’impresa che ti realizzerà i lavori, ti anticiperà la spesa detraibile. Quindi, nel caso di Superbonus, non dovrai versare alcunché, mentre, negli altri casi, dovrai liquidare una sola quota della spesa. A sua volta, l’impresa potrà cedere o meno il credito alle banche o ad altri intermediari. Nel secondo caso (cessione del credito), dovrai cedere direttamente il tuo credito a terzi (banche, Poste, assicurazioni o altri soggetti), quindi by-passando le imprese e i fornitori.

Quali sono gli interventi a cui si può applicare? 

L’articolo 121, c. 2, elenca gli interventi che possono beneficiare dello sconto in fattura e della cessione del credito:

a) recupero del patrimonio edilizio (Bonus Ristrutturazione) di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinato agli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Addirittura, rientrano nel bonus ristrutturazioni, le spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria realizzati sulle sole parti comuni condominiali;

b) efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (Ecobonus al 50%, 65% )

c) adozione di misure antisismiche ;

d) recupero o restauro della facciata;

e) installazione di impianti fotovoltaici ;

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;

Restano esclusi dallo sconto in fattura, il bonus mobili ed il bonus verde.

esseti

Lascia un commento